CILA, SCIA e documenti per ristrutturare casa a Milano

Non esiste una pratica unica per tutte le ristrutturazioni. Dipende dalle opere previste: rifare le finiture, spostare una parete interna o intervenire sulla struttura dell’edificio sono situazioni diverse.

CILA, SCIA o nessuna pratica?

In linea generale:

InterventoRegime che può applicarsi
Tinteggiatura e rinnovo delle finitureEdilizia libera
Manutenzione degli impianti esistenti senza opere rilevantiEdilizia libera, se ricorrono i requisiti
Spostamento di pareti interne non strutturaliCILA
Apertura o chiusura di porte interne non strutturaliCILA
Modifiche distributive senza interventi strutturaligeneralmente CILA
Opere che interessano parti strutturaligeneralmente SCIA art. 22
Interventi edilizi più rilevantipuò essere necessaria SCIA art. 23 o Permesso di Costruire

La tabella è orientativa. La pratica corretta viene definita dal tecnico sulla base delle opere effettivamente previste, dello stato dell’immobile e degli eventuali vincoli.

Quando non serve una pratica edilizia?

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono rientrare nell’attività edilizia libera. Per esempio, quando non intervengono condizioni particolari, possono rientrare in questo regime lavori come:

  • tinteggiatura;
  • rinnovo delle finiture;
  • sostituzione di elementi esistenti;
  • manutenzione degli impianti tecnologici esistenti.

“Edilizia libera” non significa però che qualsiasi lavoro possa essere eseguito senza verifiche: restano da rispettare eventuali norme di sicurezza, impiantistiche, condominiali, paesaggistiche e le altre disposizioni applicabili allo specifico immobile.

Quando serve la CILA?

La CILA — Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata — viene normalmente utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali dell’edificio.

Un caso molto comune durante la ristrutturazione di un appartamento è la modifica della distribuzione interna. Se vengono spostate pareti interne non strutturali o aperte nuove porte interne, l’intervento può rientrare nel regime CILA.

A Milano la pratica viene presentata telematicamente allo Sportello Unico per l’Edilizia. Quando non sono necessari ulteriori atti di assenso, i lavori possono iniziare il giorno della presentazione.

Quando serve la SCIA?

Se l’intervento interessa parti strutturali dell’edificio, la semplice CILA può non essere sufficiente. Per la manutenzione straordinaria che coinvolge strutture, il regime ordinariamente previsto è la SCIA art. 22.

Un tecnico deve quindi stabilire se la parete, il solaio o l’elemento interessato abbia funzione strutturale e quali ulteriori verifiche o depositi siano necessari.

La SCIA art. 22 ordinaria consente generalmente di iniziare i lavori dalla data della presentazione. Situazioni più rilevanti possono invece richiedere altri titoli, come la SCIA alternativa al Permesso di Costruire (art. 23) o il Permesso di Costruire stesso, con una disciplina differente anche rispetto all’inizio dei lavori.

CILA e SCIA non sono la stessa cosa

La differenza non dipende semplicemente da quanto costa la ristrutturazione o da quanti metri quadri ha l’appartamento. Conta cosa viene modificato.

Un appartamento da 120 mq può richiedere una CILA se vengono eseguite modifiche interne non strutturali. Un intervento molto più piccolo può richiedere una SCIA se coinvolge una parte strutturale. Per questo la pratica viene definita sul progetto, non sulla metratura.

Prima della pratica va verificato lo stato dell’immobile

Prima di progettare modifiche è importante verificare la documentazione disponibile e lo stato legittimo dell’unità immobiliare. L’articolo 9-bis del Testo Unico Edilizia disciplina lo stato legittimo sulla base dei titoli che ne hanno legittimato la costruzione e i successivi interventi.

Se la situazione reale non corrisponde alla documentazione edilizia, il tecnico deve valutarla prima di presentare una nuova pratica.

Non basta quindi confrontare l’appartamento con una planimetria catastale e presumere che sia tutto regolare: catasto e legittimità edilizia non sono sinonimi.

Quali documenti servono?

Dipende dalla pratica e dall’intervento. Per una normale ristrutturazione possono essere necessari, tra gli altri:

Documenti dell’immobile

  • dati catastali;
  • documentazione edilizia disponibile;
  • planimetrie;
  • titolo che legittima l’intervento.

Documenti del progetto

  • stato di fatto;
  • progetto;
  • tavola comparativa;
  • relazione tecnica;
  • eventuali elaborati specialistici.

Documenti dell’impresa

  • dati dell’impresa esecutrice;
  • DURC e documentazione richiesta per il cantiere;
  • ulteriori documenti previsti in base all’intervento.

Non significa che il proprietario debba raccogliere tutto personalmente: il tecnico individua ciò che serve per quella specifica pratica.

E il condominio?

Una pratica comunale e le regole del condominio sono due aspetti diversi. Durante una ristrutturazione possono essere necessarie comunicazioni all’amministratore e devono comunque essere rispettati regolamento condominiale, orari e utilizzo delle parti comuni.

Se l’intervento interessa elementi comuni o altre parti dell’edificio, la situazione deve essere verificata prima dei lavori.

Cosa succede alla fine dei lavori?

La chiusura non consiste semplicemente nel togliere gli attrezzi dal cantiere. A seconda dell’intervento possono essere necessari:

  • comunicazione di fine lavori;
  • eventuale aggiornamento catastale;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • altra documentazione tecnica prevista dal progetto;
  • eventuali adempimenti relativi all’agibilità, quando applicabili.

Quando cambia la planimetria catastale?

Spostare pareti e modificare la distribuzione interna può comportare anche l’aggiornamento della planimetria catastale. Per questo è sbagliato pensare che “CILA” significhi automaticamente che la planimetria catastale non cambi: la CILA riguarda il titolo edilizio dell’intervento, mentre l’eventuale aggiornamento catastale è un adempimento distinto, da verificare sulla base delle modifiche effettivamente realizzate.

Chi presenta la pratica?

CILA e SCIA richiedono l’intervento di un tecnico abilitato, che assume le responsabilità previste dalla normativa e assevera quanto di propria competenza. Nel nostro servizio di ristrutturazione, quando necessario, la gestione della pratica può essere coordinata insieme al progetto e ai lavori.

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Un esempio reale

Ristrutturazione appartamento 100 mq in Via Ripamonti, Milano. L’intervento ha previsto nuova distribuzione interna, nuovi impianti e ristrutturazione completa. Pratiche e documentazione gestite: CILA, Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Notifica preliminare ASL, Aggiornamento catastale.

Guarda il progetto completo

Quanto costa una CILA o una pratica edilizia?

Il costo non dipende soltanto dal nome della pratica. La parcella tecnica può comprendere attività differenti: rilievo, verifica documentale, progettazione, predisposizione e presentazione della pratica, direzione lavori, sicurezza e aggiornamento catastale.

Per questo è più utile verificare quali attività professionali sono comprese, invece di confrontare soltanto il prezzo della “CILA”.

Serve sempre la CILA per rifare bagno o cucina?

No. Dipende da cosa viene fatto. Sostituire finiture e componenti esistenti non equivale automaticamente a modificare la distribuzione dell’appartamento. Se invece il progetto prevede opere di manutenzione straordinaria, spostamento di pareti o altre modifiche rilevanti, può diventare necessaria una pratica. La verifica va fatta sul progetto specifico.

Chi decide se serve CILA o SCIA?

Non dovrebbe essere il proprietario a sceglierla da una tabella online. Il tecnico analizza immobile, opere previste, strutture interessate, eventuali vincoli e regime edilizio applicabile. Questa pagina serve a capire le differenze principali, non a sostituire la verifica tecnica.

Stai pensando di ristrutturare?

Se hai già una planimetria puoi inviarcela insieme a qualche foto e a una breve descrizione dei lavori che vorresti fare. Possiamo iniziare a capire quali verifiche saranno necessarie.

Fonti tecniche

Informazioni verificate sul D.P.R. 380/2001 e sulle disposizioni del SUE del Comune di Milano. La tipologia di pratica (CILA/SCIA/Permesso di Costruire) deve essere confermata dal tecnico abilitato in base allo specifico intervento.

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